Questa è la seconda parte dell’Articolo sul CITES, uscito la scorsa settimana. Nella prima parte abbiamo parlato della storia del CITES, di cosa comprende e come si mette in pratica. Se ve lo siete persi o volete andarlo a rileggere vi lascio il link QUI!

In questa seconda parte parleremo di come funziona il CITES qua in Italia e in Unione Europea.

CITES UNIONE EUROPEA

L’attuazione della CITES nell’Unione europea è disciplinata dai regolamenti dell’UE. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione europea per la CITES sono:

  1. Il regolamento quadro: regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli allegati contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato.
  2. Il regolamento di attuazione: regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Queste due normative costituiscono il quadro giuridico per tutti i governi dell’UE e disciplinano il commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche nell’UE stessa. Il regolamento quadro ha quattro allegati (A, B, C e D). Gli allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. L’allegato D include le specie che potrebbero essere elencate in uno degli altri allegati e per le quali i livelli di importazione in UE sono quindi monitorati (lista di monitoraggio).

Qui trovate un motore di ricerca Species+, dove potete vedere sia le specie presenti nella CITES sia quelle nell’UE, cosi da avere un confronto.

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive. Analogamente alla CITES, i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE coprono tutti gli esemplari di animali e piante, vivi o morti, comprese parti e prodotti derivati elencati negli allegati.

DIFFERENZE TRA CITES E UNIONE EUROPEA:

  • I regolamenti dell’UE stabiliscono condizioni di importazione più severe di quelle imposte dalla CITES. Le licenze di importazione sono necessarie non solo per le specie elencate nell’allegato A ma anche per le specie incluse nell’allegato B. Le notifiche di importazione sono necessarie per gli allegati C e D.
  • Alcune specie elencate nell’appendice II della CITES sono incluse nell’allegato A dei regolamenti dell’UE
  • I regolamenti dell’UE disciplinano sia il commercio all’interno e fra gli Stati membri dell’UE sia il commercio internazionale con gli Stati che non rientrano nell’UE.

Per il commercio interno all’UE di specie elencate nell’allegato A è inoltre necessario un certifi cato speciale. La documentazione potrà essere fornita solo nel rispetto di alcune condizioni e dovrà essere presentata alle dogane prima che la spedizione transiti per o da l’UE. Nel caso di piante riprodotte artificialmente incluse nell’allegato B, il commercio può avvenire anche utilizzando certificati fitosanitari.

CITES ITALIA

L’Italia fa parte della Convenzione di Washington dal 31 Dicembre 1979. Da quegli anni sono cambiate molte cose, sono cambiati gli organi di tutela e controllo della CITES, alcuni regolamenti e l’elenco degli organismi. Noi ovviamente vedremo come è organizzato ora.

In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri:

  • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Autorità di gestione e Autorità scientifica)
  • Ministero dello sviluppo economico (Autorità di rilascio delle licenze di importazione ed esportazione)
  • Ministero della difesa (Autorità di rilascio delle licenze di importazione ed esportazione e Autorità di controllo)

Quest’ultimo, ai sensi della normativa vigente, si avvale degli uffici specializzati CITES dell’Arma dei Carabinieri, che rilasciano apposite certificazioni per la riesportazione ed il commercio delle specie tutelate dalla CITES. Su tutto il territorio nazionale sono dislocati oltre 50 uffici CITES che rilasciano mediamente circa 80.000 certificati l’anno.

Un’altra importante funzione del servizio CITES è quello di educare alla legalità e sensibilizzare i cittadini. Nei mercatini di molti Paesi esotici, infatti, si possono facilmente acquistare, piante o animali vivi oppure oggetti derivanti da specie animali e vegetali tutelate dalla CITES. Spesso il turista in partenza per una vacanza in paesi lontani non sospetta che l’acquisto di alcuni souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni, oltre che del sequestro dei beni e, nei casi più gravi, anche di arresto. Vi lascio qui l’elenco delle specie protette dal CITES e dall’UE

E’ dunque importante sapere che:

  • E’ vietato importare, esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli esemplari tutelati dalla CITES che siano sprovvisti dei necessari permessi.
  • Si possono importare e/o (ri)esportare animali e piante, loro parti e prodotti derivati inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati dei Regolamenti Comunitari solo se autorizzati.

Bibliografia:


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *